LEGGE REGIONALE
2 settembre 1996
, N. 19
Istituzione di borse di studio per il tirocinio pratico di neolaureati e neodiplomati universitari presso le strutture della giunta regionale
(BURL n. 36, 1º suppl. ord. del 05 Settembre 1996 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-09-02;19
Art. 2.
Bando annuale delle borse di studio.
1. In relazione alle disponibilità organizzative dei settori di riferimento ed all’evoluzione delle competenze dell’ente Regione per effetto di riforme istituzionali, la Giunta regionale determina il numero delle borse di studio con un bando annuale di selezione che deve indicare comunque:
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono determinati, altresì, i requisiti per l’ammissione alla selezione, la composizione dei nuclei di valutazione delle candidature e le modalità di selezione dei candidati. (1)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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