LEGGE REGIONALE 2 settembre 1996 , N. 19

Istituzione di borse di studio per il tirocinio pratico di neolaureati e neodiplomati universitari presso le strutture della giunta regionale

(BURL n. 36, 1º suppl. ord. del 05 Settembre 1996 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-09-02;19

Art. 2.
Bando annuale delle borse di studio.
1. In relazione alle disponibilità organizzative dei settori di riferimento ed all’evoluzione delle competenze dell’ente Regione per effetto di riforme istituzionali, la Giunta regionale determina il numero delle borse di studio con un bando annuale di selezione che deve indicare comunque:
a) la suddivisione delle borse per settore con l’indicazione della struttura organizzativa di riferimento e delle relative attività;
b) l’ammontare della borsa di studio parametrato ad una percentuale pari al 50% dello stipendio complessivo lordo del personale regionale appartenente alla settima qualifica funzionale, nonché le modalità di erogazione della stessa.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono determinati, altresì, i requisiti per l’ammissione alla selezione, la composizione dei nuclei di valutazione delle candidature e le modalità di selezione dei candidati. (1)
4. La disciplina puntuale dei rapporti tra amministrazione regionale e tirocinanti ed ogni altro aspetto inerente alle modalità di svolgimento del periodo di tirocinio, ivi compresa apposita copertura assicurativa, sono determinati dalla giunta regionale.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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