LEGGE REGIONALE 2 settembre 1996 , N. 19

Istituzione di borse di studio per il tirocinio pratico di neolaureati e neodiplomati universitari presso le strutture della giunta regionale

(BURL n. 36, 1º suppl. ord. del 05 Settembre 1996 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-09-02;19

Art. 3.
Valutazione del tirocinio.
1. Il tirocinio pratico non può comunque comportare l’insorgere di un rapporto di lavoro dipendente con la Regione.
2. La regolare frequenza del tirocinio ed il suo proficuo svolgimento, attestati dal responsabile della struttura organizzativa di riferimento, costituiscono titolo professionale valutabile nei concorsi pubblici per l’accesso agli impieghi regionali con un punteggio pari al 50% del punteggio attribuito al servizio prestato in ruolo a tempo pieno.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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