LEGGE REGIONALE
8 novembre 1996
, N. 32
Integrazioni e modifiche alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86“Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale” e regime transitorio per l'esercizio dell'attività venatoria(1)
(BURL n. 45, 1º suppl. ord. del 08 Novembre 1996 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-11-08;32
Art. 13.
Norma transitoria e di raccordo.
1. La classificazione dei parchi regionali, così come contenuta nell’allegato A, lettera a) della l.r. 86/83 , modificato dal precedente art. 11, sostituisce quella delle relative leggi istitutive e di approvazione dei piani territoriali dei parchi naturali e di cintura metropolitana, se già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge; dette leggi continuano ad operare per tutti gli altri aspetti ivi disciplinati.
2. Ai fini dell’individuazione delle aree a parco naturale di cui all’art. 16ter della l.r. 86/83 , così come aggiunto dal precedente art. 8, i piani territoriali di coordinamento dei parchi già approvati o le cui proposte siano state già adottate alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere integrati con apposite varianti, da assumersi secondo le procedure di cui al comma 2 dell’art. 19 della l.r. 86/83 e secondo i criteri di cui al precedente articolo 12.
3. Per i parchi, le cui proposte di piano o le relative varianti siano già state trasmesse alla giunta regionale, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della l.r. 86/83 , l’individuazione delle aree a parco naturale è effettuata, in sede di approvazione del P.T.C., secondo i criteri di cui all’art. 12, sentiti i relativi enti gestori e le competenti province; a tal fine, per le suddette proposte di piano il regime di salvaguardia di cui all’art. 18, comma 6, della l.r. 86/83 e successive modificazioni, si applica fino al 31 dicembre 1997.
3 bis. Per i parchi che non abbiano comunque provveduto all’individuazione degli ambiti di cui al vigente art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 30 novembre 1983, n. 86, la Giunta regionale provvede in via transitoria alla relativa individuazione con apposita deliberazione che viene sottoposta a parere dell’ente gestore e delle province interessate.(3)
4. Nel primo comma dell’art. 5 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57(4) "Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub-delega ai comuni" le parole "nei parchi naturali a interesse regionale" sono sostituite con le seguenti: "nei parchi regionali" .
NOTE:
5. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1 della l.r. 17 ottobre 1997, n. 38. Vedi anche ordinanze della Corte Costituzionale n. 234/1999 e 235/1999.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia