LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996 , N. 34

Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito alle imprese artigiane

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 19 Dicembre 1996 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-12-16;34

Art. 5.
Piano degli interventi.
1. Il consiglio regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta della giunta regionale, formulata previo parere della commissione regionale dell’artigianato e del comitato tecnico scientifico dell’osservatorio economico regionale dell’artigianato di cui alla l.r. 17/90, approva il piano degli interventi.
2. Il piano individua:
a) una relazione programmatica degli obiettivi da raggiungere nel triennio successivo;
b) i settori prioritari di intervento e le aree che necessitano di particolare sostegno per la crescita del comparto;
c) le iniziative che possono beneficiare dei contributi per eventi straordinari di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 2;
d) i criteri per l’ammissione ai finanziamenti o ai contributi regionali;
e) le risorse disponibili e la loro ripartizione per i diversi tipi di intervento;
f) l’entità massima dei finanziamenti e delle agevolazioni per ciascun tipo di intervento.
3. Il piano dovrà inoltre definire la quota delle somme stanziate, ripartita tra le cooperative di garanzia e tra i consorzi fidi richiedenti, tenendo conto degli affidamenti concessi da ciascuno di essi nell’anno precedente e dei migliori tassi di interesse concordati con gli istituti di credito nell’ambito delle convenzioni con gli istituti stessi, la quota da ripartirsi tenendo conto del rapporto tra consistenza del fondo rischi ed ammontare degli affidamenti concessi, nonchè la quota destinata ai consorzi fidi ed alle cooperative di nuova istituzione.
4. Nell’ambito delle risorse stanziate dal bilancio regionale per gli interventi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale, al fine di migliorare l’efficienza delle procedure e l’efficacia degli interventi, su proposta del comitato tecnico per il credito di cui all’articolo 9, può adeguare i criteri, la ripartizione delle risorse disponibili e l’entità massima dei finanziamenti e delle agevolazioni per ciascun tipo di intervento di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 2. La deliberazione della Giunta regionale è trasmessa alla competente commissione consiliare.(6)
6. Al piano di cui al comma 1è allegato l’elenco delle iniziative di cui all’art. 2, ammesse ai finanziamenti od ai benefici della presente legge nell’anno in corso.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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