LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996 , N. 34

Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito alle imprese artigiane

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 19 Dicembre 1996 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-12-16;34

Art. 6.
Regolamentazione dei fondi.
1. La gestione dei fondi di cui al comma 1, lett. a) dell’art. 4 è regolamentata da una convenzione, tra la regione e Finlombarda SpA, nella quale sono definite:
a) le modalità di rendicontazione dell’attività e della situazione finanziaria dei fondi in coerenza con la normativa vigente;
b) i compensi spettanti a Finlombarda S.p.A. per la gestione dei fondi.
2. L’impiego delle risorse del fondo di rotazione e del fondo di garanzia è regolamentato in una apposita convenzione tra regione, Finlombarda S.p.A. ed i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 4, se partecipanti alla costituzione od alla gestione dei fondi.
3. Nella convenzione di cui al comma 2, sono definiti:
a) le quote di partecipazione finanziaria alla costituzione dei fondi;
b) le condizioni dei finanziamenti;
c) le modalità di presentazione delle domande e le altre modalità operative per l’accesso ai finanziamenti;
d) le procedure per l’esame delle domande;
e) i tempi per l’istruttoria e per la concessione dei finanziamenti, che comunque saranno improntati alla massima semplicità e celerità.
4. Finlombarda S.p.A. è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con aziende di credito e società di locazione finanziaria disponibili a concorrere quali cofinanziatori con mezzi propri ai finanziamenti da concedersi a valere sul fondo di rotazione.
5. L’impiego delle risorse del fondo per abbattimento tassi è regolamentato da apposita convenzione, tra la regione e Finlombarda S.p.A., nella quale sono definiti:
a) l’ammontare delle disponibilità per i contributi a favore delle imprese artigiane;
b) le modalità di presentazione delle domande e le altre modalità operative per l’accesso ai finanziamenti;
c) le procedure per l’esame delle domande;
d) le modalità di erogazione dei contributi.
6. Per accedere ai contributi del fondo per abbattimento tassi le imprese artigiane devono:
a) specificare gli obiettivi e gli interventi per i quali si chiede il contributo;
b) produrre il piano operativo delle fasi di attuazione dell’intervento con il relativo piano finanziario indicante le risorse impegnate complessivamente e le aziende di credito che eventualmente concorrono al finanziamento.
6 bis. Finlombarda s.p.a. è autorizzata ad utilizzare eventuali giacenze del fondo di rotazione, per un ammontare massimo del 50%, per la concessione di finanziamenti a programmi di investimento rientranti nell'area di intervento di cui all'articolo 2. L'impiego delle giacenze è regolamentato da apposita convenzione tra la Regione e Finlombarda s.p.a.(8)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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