LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996 , N. 34

Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito alle imprese artigiane

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 19 Dicembre 1996 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-12-16;34

Art. 7.
Convenzioni con aziende di credito.
1. Le convenzioni con le aziende di credito, stipulate secondo quanto previsto dalla lett. b), comma 1 dell’art. 4, determinano l’entità dei finanziamenti resi disponibili rispettivamente dalle aziende di credito e dalla regione, a valere sul fondo di rotazione e fissano il tasso di interesse stabilito per le singole tipologie di interventi; a tale fine la regione pone a carico del proprio bilancio gli importi necessari a finanziare il fondo abbattimento tassi per i finanziamenti effettuati dagli istituti di credito.
2. Nelle convenzioni di cui al comma 1, sono definiti:
a) le modalità di presentazione delle domande e le altre modalità operative per l’accesso ai finanziamenti;
b) le procedure per l’esame delle domande;
c) i tempi per l’istruttoria e per la concessione dei finanziamenti, che comunque saranno improntati alla massima semplicità e celerità operativa;
d) le condizioni di garanzia a carico del fondo regionale di garanzia per favorire le erogazioni con procedura accelerata;
e) le modalità di rendicontazione della quota degli interessi debitori a carico del fondo abbattimento tassi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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