LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996 , N. 34

Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito alle imprese artigiane

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 19 Dicembre 1996 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-12-16;34

Art. 8.
Procedure per l’impiego dei fondi.
1. Le domande di finanziamento e di contributo devono essere presentate direttamente a Finlombarda S.p.A. oppure, tramite i consorzi fidi e le cooperative di garanzia di primo grado, al consorzio regionale di secondo grado. Entro i venti giorni successivi al ricevimento delle domande, i consorzi e le cooperative trasmettono al consorzio regionale di secondo grado la documentazione corredata da una dettagliata scheda istruttoria con l’indicazione del finanziamento proposto e delle garanzie concesse.
2. Entro 40 giorni dalla presentazione delle domande da parte dei soggetti di cui all’art. 3, Finlombarda S.p.A. ed il consorzio regionale di secondo grado trasmettono le domande, debitamente istruite, al comitato tecnico di cui all’art. 9.
3. I rischi assunti dalla regione per i finanziamenti, erogati ai sensi della presente legge, possono essere eventualmente controgarantiti, a seguito di specifica convenzione con la regione, da parte di Finlombarda S.p.A., dei consorzi fidi di primo e secondo grado e di primaria compagnia di assicurazione.
4. Per le finalità di cui al comma 1, lett. e) dell’art. 2, le domande di finanziamento sono presentate ai consorzi ed alle cooperative di garanzia fidi e possono beneficiare di anticipazioni o erogazioni immediate, garantite integralmente dagli stessi consorzi o cooperative, fino all’importo massimo di L. 15.000.000 (quindicimilioni), previa presentazione di dichiarazione di spesa prodotta mediante autocertificazione ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15.
5. L’attività di istruttoria di cui al comma 1, ed i relativi compensi, vengono regolamentati nella convenzione tra la regione, Finlombarda ed i consorzi e le cooperative di primo e secondo grado.
6. Il comitato tecnico per il credito, di cui all’art. 9, entro 20 giorni dal ricevimento delle domande, delibera a maggioranza assoluta sull’ammissibilità al finanziamento, fissandone l’entità e le modalità di erogazione. Il comitato delibera l’eventuale concessione della garanzia a carico del fondo regionale di cui al comma 1 dell’art. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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