LEGGE REGIONALE
16 dicembre 1996
, N. 35
Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 19 Dicembre 1996 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-12-16;35
Art. 2.
Interventi.
1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1 la regione promuove interventi rivolti a:
a) recuperare i fabbricati industriali dismessi da destinare a nuovi insediamenti e a rilocalizzazioni di attività manifatturiere e di servizio alla produzione, nonché, razionalizzare e qualificare le condizioni insediative delle imprese, tramite la realizzazione di nuove aree attrezzate, il completamento e il miglioramento di quelle esistenti;
b) sviluppare le strutture di servizio alle piccole e medie imprese, costituite e gestite da enti locali, camere di commercio, associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese, cooperative tra imprese e società consortili, che abbiano come finalità la prestazione di servizi reali rivolti alla diffusione delle innovazioni e al trasferimento tecnologico, alla assistenza organizzativa e gestionale, allo sviluppo della commercializzazione, nonché della presenza sui mercati esteri, alla certificazione della qualità, all’assistenza per la creazione di nuove imprese, alla riduzione dell’impatto ambientale derivante da processi produttivi, alla tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;
b bis) promuovere appositi accordi con gli enti istituzionali, anche internazionali, il sistema camerale, le associazioni imprenditoriali e le università per attivare programmi di azioni coordinate, finalizzati a sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese innovative, a favorire la cooperazione tra imprese, università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico, a stimolare la partecipazione delle piccole e medie imprese a progetti di ricerca e innovazione internazionali, comunitari, nazionali e regionali sviluppati in collaborazione con università e centri di ricerca pubblici e privati, a sostenere la capacità di brevettazione delle piccole e medie imprese, a favorire la capacità di ricerca e innovazione promuovendo l’alta formazione presso il sistema di ricerca e la mobilità dei ricercatori;(2)
c) sostenere le attività delle società o aziende promosse da enti pubblici per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali. A tali organismi, che devono comunque mantenere una prevalente partecipazione pubblica, possono partecipare anche associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali, aziende di credito, imprese pubbliche e private nonché finanziarie di sviluppo. Sostenere le attività dei comuni, incentivando prioritariamente le loro forme associative, per la realizzazione e il potenziamento dello sportello unico per le imprese. A tal fine possono essere utilizzate le forme previste dall’articolo 2, comma 63 della l.r. 1/2000;(3)
d) sostenere iniziative sperimentali a livello territoriale, nell’ambito di intese fra soggetti istituzionali e parti sociali finalizzate a realizzare esplicite coerenze fra offerta di lavoro presente ed evoluzione della domanda di lavoro indotta dalle imprese minori;
e) promuovere la valorizzazione delle risorse imprenditoriali locali e lo sviluppo delle capacità innovative e competitive delle piccole e medie imprese, agevolando la creazione di nuove imprese innovative, la presenza delle imprese minori sui mercati esteri, la partecipazione delle piccole e medie imprese ai programmi di ricerca della Unione Europea e dello Stato e alle gare d’appalto internazionali, lo svolgimento di stages di giovani neolaureati nelle aziende che realizzano progetti di ricerca e sviluppo tecnologico, lo sviluppo della certificazione e del controllo della qualità di prodotto e di sistema nonché l’introduzione dell’innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese.(4)
f) agevolare l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese che realizzano progetti di investimento finalizzati all’incremento dell’occupazione, allo sviluppo della presenza sui mercati esteri, al miglioramento della tutela ambientale, della sicurezza del lavoro e del risparmio energetico.
f bis) gestire a livello regionale il "Fondo nazionale per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile", attraverso il cofinanziamento delle agevolazioni a favore delle piccole e medie imprese a maggioranza femminile;(5)
f ter) favorire lo sviluppo e la diffusione di nuovi modelli di organizzazione aziendale, di gestione dei processi produttivi di promozione e commercializzazione del prodotto, attraverso la diffusione nel sistema delle imprese delle nuove tecnologie di informazione e telecomunicazione e dei sistemi di connessione interattiva di rete;(6)
f quater) favorire e promuovere, altresì, l’attuazione di interventi volti ad agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese industriali in stato di crisi.(7)
NOTE:
2. La lettera è stata aggiunta dall'art. 6, comma 14 della l.r. 5 agosto 2002, n. 17 e successivamente sostituita dall'art. 7, comma 24, lett. a) della l.r. 2 agosto 2006, n. 17.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia