LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996 , N. 35

Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 19 Dicembre 1996 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-12-16;35

Art. 6.
Sviluppo dei livelli di competitività  delle piccole imprese.
1. Per i fini di cui all’art. 2, lett. e), la regione promuove e sostiene la realizzazione di progetti concernenti:
a) la creazione di nuove imprese la cui attività consista nella progettazione e produzione di prodotti e servizi particolarmente innovativi;
a bis) la promozione di imprese innovative mediante il sostegno al processo di definizione di nuove idee imprenditoriali ed il sostegno all’avvio delle prime fasi di attività;(24)
b) lo sviluppo della presenza delle piccole e medie imprese sui mercati esteri, mediante la formazione di accordi di cooperazione produttiva, commerciale e tecnologica con aziende estere, l’utilizzo degli strumenti a tal fine predisposti da parte dell’unione europea ed altri organismi internazionali, nonché lo sviluppo di intese di cooperazione stipulate dalla regione Lombardia con le altre regioni dei paesi maggiormente interessati ad iniziative di collaborazione interaziendale;
c) la partecipazione delle piccole e medie imprese ai programmi di ricerca della Unione Europea e dello Stato;(25)
d) lo svolgimento di stages di giovani neolaureati nelle piccole e medie imprese che realizzano progetti di ricerca e sviluppo tecnologico;
d bis) la partecipazione delle piccole e medie imprese alle gare di appalto internazionali; (26)
d ter) lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle piccole e medie imprese ai fini della diffusione della certificazione di prodotto e di processo; (27)
d quater) la diffusione ed il consolidamento dell’innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese.(28)
2. Alle nuove imprese di cui al comma 1, lett. a), la regione può concedere un contributo pari al 30% delle spese sostenute nel primo triennio di attività per gli interventi relativi alla progettazione degli impianti e dei prodotti, alla ricerca di sbocchi di mercato, alla formazione del personale e allo sviluppo dei programmi informatici necessari per la gestione della progettazione, produzione, logistica e commercializzazione.
2 bis. Per la promozione delle imprese innovative di cui al comma 1, lettera a bis), la Regione può concedere voucher da utilizzare presso strutture ed organismi individuati. Le modalità per l’erogazione dei voucher e per l’individuazione delle strutture e degli organismi presso cui utilizzarli sono definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 1.(29)
3. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1, lett. b), la regione può concedere un contributo pari al 30% delle spese sostenute per la preparazione e realizzazione di accordi di cooperazione con altre imprese e la costituzione di “joint venture” finalizzate ad agevolare una presenza continuativa sui mercati esteri.
4. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettere c), d), e d bis), la Regione può concedere un contributo pari al 50% delle spese organizzative e logistiche sostenute per le fasi di preparazione e partecipazione ai programmi di ricerca della Unione Europea e dello Stato ed alle gare d’appalto internazionali, nonché per la remunerazione lorda degli "stagisti" ospitati nell’impresa per un periodo massimo di due anni per singola persona e progetto di ricerca e sviluppo tecnologico.(30)
4 bis. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettera d ter), la Regione può concedere un contributo pari al 30% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione dei seguenti interventi:(31)
a) la predisposizione di un sistema aziendale di qualità;
b) la certificazione di prodotto.
4 ter. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettera d quater), la Regione può concedere un contributo pari al 30% delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione di progetti innovativi finalizzati al trasferimento e/o alla applicazione di innovazioni. In alternativa a tale contributo, la Regione può erogare voucher, con le modalità operative e per l’ammontare stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 1.(32)
5. Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui ai precedenti commi presentano alla giunta regionale, sulla base della deliberazione del consiglio regionale di cui all’art. 3, comma 1, i propri progetti di intervento.
5 bis. Alle piccole e medie imprese la Regione può concedere un contributo pari al 30% delle spese sostenute per la realizzazione di progetti di intervento, finalizzati agli obiettivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f ter). Tale contributo può essere incrementato di un ulteriore 10% per la imprese iscritte all’albo degli artigiani ai sensi della legge 443/1985 e per le imprese di nuova costituzione.(33)
6. La concessione dei contributi è disposta trimestralmente con atto del direttore generale competente.(34)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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