LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996 , N. 35

Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 19 Dicembre 1996 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-12-16;35

Art. 8.
Agevolazioni per l'accesso al credito.
1. Nell’ambito delle convenzioni stipulate con le aziende di credito incaricate di gestire il servizio di tesoreria regionale, il direttore generale, stipula specifici accordi integrativi con i medesimi istituti finalizzati ad agevolare l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, con particolare riferimento alla individuazione delle risorse finanziarie messe a disposizione, ai parametri per la determinazione dei tassi di interesse ed ai tempi ed alle procedure per la concessione dei finanziamenti.(43)
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi alle piccole e medie imprese che realizzano progetti di sviluppo comportanti:
a) un significativo incremento dell’occupazione aziendale;
b) l’avvio o lo sviluppo di una presenza di carattere continuativo sui mercati esteri;
c) il miglioramento della tutela ambientale e della sicurezza sul lavoro, nonché il conseguimento di significativi risparmi energetici.
c bis) lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile e l'incremento dell'occupazione delle donne;(44)
c ter) l’avvio di nuove attività imprenditoriali.(45)
3. L’eventuale agevolazione a favore delle piccole e medie imprese finanziate, che, in base agli accordi di cui al comma 1, risulti a carico degli istituti di credito convenzionati, può essere integrata dalla riduzione, a carico della Regione, del tasso di interesse sui finanziamenti concessi; tale riduzione non può comunque essere superiore al 50% del tasso concordato con i medesimi istituti.(46)
4. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 del presente articolo nonché al comma 1 dell’art. 7, il direttore generale, su conforme deliberazione della giunta regionale, può stipulare apposite convenzioni anche con altri istituti di credito operanti anche in forma associata in Lombardia. I fondi per l’attuazione dei progetti sono messi a disposizione dagli istituti di credito. La regione può intervenire, con fondi determinati dalla legge di bilancio per la riduzione del tasso di interesse entro i limiti di cui al comma 3.(47)
5. Nelle deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3 sono determinati gli indirizzi ed i criteri per la formazione degli accordi e delle convenzioni e per la concessione dei finanziamenti previsti dal presente articolo.(48)
NOTE:
43. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a) della l.r. 22 luglio 2002, n. 15. Torna al richiamo nota
44. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 3, lett. q) della l.r. 27 marzo 2000, n. 18. Torna al richiamo nota
46. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. r) della l.r. 27 marzo 2000, n. 18. Torna al richiamo nota
47. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a) e b) della l.r. 22 luglio 2002, n. 15. Torna al richiamo nota
48. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 2, lett. l) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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