LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996 , N. 35

Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 19 Dicembre 1996 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-12-16;35

Art. 12 bis
Comitato tecnico di valutazione.(57)
1. Per l’istruttoria dei progetti pervenuti, concernenti gli interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità ai fini della diffusione della certificazione di prodotto e di processo, è costituito presso la direzione generale competente in materia di attività produttive della Giunta regionale un comitato tecnico, presieduto dal direttore generale o suo delegato, e composto da cinque funzionari regionali, da un tecnico del centro lombardo per lo sviluppo tecnologico delle piccole e medie imprese (CESTEC), nonché da dieci esperti nominati dalla Giunta regionale, di cui cinque su indicazione delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale e cinque su indicazione di enti e associazioni operanti nel settore della qualità.
2. Alle riunioni del comitato di cui al comma 1 possono essere invitati, in relazione al settore od alle specifiche aree tecnologiche cui si riferiscono i singoli progetti, anche altri funzionari regionali in relazione agli specifici settori interessati.
3. Con provvedimento della Giunta regionale viene stabilita l’entità dei compensi spettanti ai componenti esterni del comitato, nonché le modalità per il rimborso delle spese ed il riconoscimento dell’indennità di missione. Tali importi non possono essere comunque superiori agli importi stabiliti dalle leggi regionali per i componenti delle commissioni esaminatrici di concorso per l’accesso agli impieghi regionali.
NOTE:
57. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 3, lett. t) della l.r. 27 marzo 2000, n. 18. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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