LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996 , N. 35

Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 19 Dicembre 1996 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-12-16;35

Art. 13.
Modifiche di leggi regionali.
1. I contributi previsti dalla l.r. 10 maggio 1990, n. 41 concernente “Interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori” modificata dall’art. 4 della l.r. 22 febbraio 1993, n. 7, possono essere concessi anche alle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi.
2. La lettera b) del comma 3 dell’art. 4 della l.r. 22 febbraio 1993, n. 7(58)è abrogata, fermo restando le procedure amministrative per la concessione dei contributi a favore delle imprese che hanno presentato i relativi progetti di intervento prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. L’art. 6 della l.r. 10 maggio 1990, n. 41(59), è sostituito dal seguente:
“Art. 6
(Comitato tecnico di valutazione)
1. Per l’istruttoria dei progetti pervenuti è costituito presso il settore attività produttive della giunta regionale - servizio industria - un comitato tecnico, presieduto dal coordinatore del settore o da un funzionario del settore se delegato, e composto da cinque funzionari regionali di cui due del servizio industria, uno del servizio commercio, uno del servizio turismo ed uno del servizio condizione femminile, da un tecnico del centro lombardo per lo sviluppo tecnologico delle piccole e medie imprese (CESTEC), nonché da dieci esperti nominati dalla giunta regionale, di cui cinque su indicazione delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale e cinque su indicazione di enti e associazioni operanti nel settore della qualità.
2. Alle riunioni del comitato di cui al comma 1 possono essere invitati, in relazione al settore od alle specifiche aree tecnologiche cui si riferiscono i singoli progetti, anche altri funzionari regionali in relazione agli specifici settori interessati.
3. Con provvedimento della giunta regionale viene stabilita l’entità dei compensi spettanti ai componenti esterni del comitato, nonché le modalità per il rimborso delle spese ed il riconoscimento dell’indennità di missione. Tali importi non potranno essere comunque superiori agli importi stabiliti dalle leggi regionali per i componenti delle commissioni esaminatrici di concorso per l’accesso agli impieghi regionali.”
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NOTE:
58. Si rinvia alla l.r. 22 febbraio 1993, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
59. Si rinvia alla l.r. 10 maggio 1990, n. 41, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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