LEGGE REGIONALE
19 maggio 1997
, N. 14
Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale elencati agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 'Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007', in materia di acquisizione di forniture e servizi (1)
(BURL n. 21, 1º suppl. ord. del 23 Maggio 1997 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1997-05-19;14
Art. 2.
Tipologie di contrattazione.
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali), i procedimenti contrattuali dai quali deriva un'entrata sono effettuati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, secondo le modalità definite da ciascuna stazione appaltante di cui all'articolo 1, comma 1, anche utilizzando gli strumenti previsti dall'articolo 3, comma 7.(5)
1 bis. Per le dismissioni del patrimonio mobiliare regionale delle aziende sanitarie si può procedere a trattativa privata quando l'entrata stimata non sia superiore all'importo di 200.000 euro o, comunque, all'importo di soglia comunitaria. In tal caso, la trattativa privata, accompagnata da idonea pubblicità quando l'entrata stimata sia superiore a 20.000 euro, può essere organizzata anche con ricorso agli usi del commercio e del mercato e con ampia libertà di forme, nel rispetto dei principi della trasparenza e dell'economicità dell’azione amministrativa.(6)
NOTE:
1. Il titolo è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14.
6. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 3, lett. a) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 e successivamente modificato dall'art. 11, comma 6, lett. a) della l.r. 22 luglio 2002, n. 15 e dall'art. 8, comma 1, lett. d) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia