LEGGE REGIONALE
19 maggio 1997
, N. 14
Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale elencati agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 'Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007', in materia di acquisizione di forniture e servizi (1)
(BURL n. 21, 1º suppl. ord. del 23 Maggio 1997 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1997-05-19;14
Art. 3.
3 bis. Ferme restando le competenze dei funzionari delegati di cui al titolo VI del regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 (Regolamento di contabilità della Giunta regionale), la Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), stabilisce con deliberazione:(12)
a) modalità, anche con riferimento alla programmazione, oggetti e limiti di importo per l'acquisizione di beni e servizi in economia;
c) direttive per l'applicazione di quanto previsto alle lettere a) e b), da parte dei soggetti del sistema regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007).
5. Per gli enti del settore sanità e le ASP di cui alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia) i contratti di fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono negoziati secondo le norme di diritto privato con le modalità stabilite dai rispettivi atti aziendali, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.(14)
7. Le procedure di acquisto sono esperite anche attraverso l'utilizzo di sistemi e strumenti telematici, come previsti dalla normativa nazionale, ovvero mediante il ricorso a infrastrutture tecnologiche appositamente predisposte, nonché avvalendosi di modalità centralizzate di acquisto, ivi compresa la centrale regionale acquisti istituita ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 163/2006 e dell'articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2007') nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza e della concorrenza, di semplificazione, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di parità di trattamento dei partecipanti.(16)
NOTE:
1. Il titolo è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14.
8. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 12 agosto 1999, n. 15 e successivamente dall'art. 1, comma 7, lett. a) della l.r. 24 marzo 2003, n. 3.
9. La lettera d) è stata abrogata dall'art. 1, comma 4, lett. a) della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6 e successivamente l'intero comma è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. f) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7.
12. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 4, lett. c) della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2007, n. 33.
16. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 21, lett. b) della l.r. 5 maggio 2004, n. 12 e successivamente sostituito dall'art.1, comma 4, lett. f) della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 28 dicembre 2007, n. 33.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia