LEGGE REGIONALE 19 maggio 1997 , N. 14

Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale elencati agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 'Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007', in materia di acquisizione di forniture e servizi (1)

(BURL n. 21, 1º suppl. ord. del 23 Maggio 1997 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1997-05-19;14

Art. 15.
Responsabile unico del procedimento.(30)
1. Per ogni procedimento contrattuale di cui alla presente legge, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 1, comma 1, nominano un responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 163/2006.
2. Ove non sia diversamente stabilito con il provvedimento di nomina e compatibilmente con le funzioni attribuite alla dirigenza, al RUP sono attribuiti i seguenti compiti:
a) fornire dati e informazioni per la predisposizione della delibera di programmazione prevista dall'articolo 3-bis, ovvero, nel caso degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 1, per la predisposizione dei relativi atti di programmazione;
b) disporre l'avvio dei procedimenti di gara e predisporre la relativa documentazione, sottoponendola all'approvazione dell'organo competente ad adottare l'atto di indizione;
c) curare lo svolgimento della gara e presiedere le sedute pubbliche;
d) presiedere le commissioni giudicatrici ove previste;
e) decidere in merito alle ammissioni ed esclusioni dei soggetti partecipanti alle gare e curare le relative comunicazioni;
f) disporre l'aggiudicazione provvisoria e proporre all'organo competente l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
g) curare le comunicazioni all'Osservatorio dei contratti, nonché le segnalazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.lgs. 163/2006;
h) sottoscrivere il contratto e curarne l'esecuzione ai sensi del comma 3.
3. In sede di vigilanza sull'esecuzione del contratto, il RUP provvede in particolare a:
a) autorizzare nei casi di urgenza o necessità l'esecuzione anticipata del contratto;
b) disporre in merito ai pagamenti;
c) disporre l'applicazione di penali o di altre sanzioni a carico dell'appaltatore;
d) attivare gli strumenti di verifica e controllo delle prestazioni nonché di risoluzione delle controversie, come previsti dal contratto;
e) disporre in merito a recesso e risoluzione del contratto;
f) autorizzare il subappalto nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs. 163/2006 e dalla documentazione di gara;
g) adottare ogni altro provvedimento che si renda necessario per garantire la conforme e regolare esecuzione dell'appalto.
4. E' fatta salva in ogni caso la facoltà di nominare un direttore dell'esecuzione, diverso dal RUP, cui affidare in tutto o in parte le funzioni di vigilanza di cui al comma 3.
5. Gli enti del sistema regionale di cui all'articolo 1, comma 2, disciplinano le funzioni e i compiti del RUP mediante propri atti organizzativi.
NOTE:
30. L'articolo è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. l) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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