LEGGE REGIONALE 19 maggio 1997 , N. 14

Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale elencati agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 'Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007', in materia di acquisizione di forniture e servizi (1)

(BURL n. 21, 1º suppl. ord. del 23 Maggio 1997 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1997-05-19;14

Art. 17.
Aggiudicazioni.
2. L'aggiudicazione definitiva ha per oggetto la verifica di conformità di tutti gli atti di gara e viene disposta con provvedimento della struttura o dell'organo competente individuato da ciascuna stazione appaltante di cui all'articolo 1, comma 1.(32)
2 bis. Modalità, termini e responsabilità nell'adozione dell'atto di cui al comma 2 sono disciplinati in modo da garantire imparzialità e trasparenza, nonché efficacia ed efficienza nella esecuzione delle verifiche e dei controlli da esperire ai sensi della normativa vigente.(33)
3. Ai componenti le commissioni giudicatrici viene corrisposto apposito compenso, determinato a mezzo di specifico provvedimento dell’amministrazione regionale.(34)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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