LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1998 , N. 2

Istituzione, composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari(1)

(BURL n. 5, 1º suppl. ord. del 03 Febbraio 1998 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-01-30;2

Art. 2.
Competenze del Consiglio dei sanitari.
1. Il Consiglio dei sanitari, di seguito denominato Cds, fornisce pareri obbligatori al direttore generale sulle attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti; si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria.
2. Il Cds può farsi promotore di analisi, indicazioni, proposte al direttore generale nelle materie di propria competenza.
3. Al Cds sono attribuite, altresì, le competenze di cui all’art. 15, comma 3, dei decreti di riordino.
4. I pareri del Cds si intendono favorevoli ove non resi entro 15 giorni dalla richiesta; tale termine può essere ridotto per motivate ragioni di necessità ed urgenza dal direttore generale a giorni 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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