LEGGE REGIONALE
30 gennaio 1998
, N. 2
Istituzione, composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari(1)
(BURL n. 5, 1º suppl. ord. del 03 Febbraio 1998 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-01-30;2
Art. 3.
Composizione del Cds dell’azienda sanitaria locale con presidi ospedalieri a gestione diretta.
1. Nell’azienda sanitaria locale con presidi ospedalieri a gestione diretta, il Cds è composto da:(2)
a) n. 7 medici di cui n. 4 dirigenti di secondo livello e n. 3 dirigenti di primo livello, con la presenza maggioritaria della componente ospedaliera.
La presenza maggioritaria della componente medica ospedaliera non è richiesta per l’ASL di Brescia;
La presenza maggioritaria della componente medica ospedaliera non è richiesta per l’ASL di Brescia;
b) n. 1 medico veterinario dirigente di primo livello e 1 medico veterinario dirigente di secondo livello;
c) n. 2 operatori sanitari laureati non medici in rappresentanza delle figure professionali ricomprese nelle tabelle B, D, E, F, G, del ruolo sanitario di cui all’allegato 1 al d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 e successive modifiche ed integrazioni;
d) n. 2 operatori professionali in rappresentanza del personale infermieristico di cui alla tabella I dell’allegato 1 al d.p.r. 761/79 e successive modifiche ed integrazioni;
e) n. 2 operatori professionali in rappresentanza del personale tecnico-sanitario di cui alla tabella L dell’allegato 1 al d.p.r. 761/79 e successive modifiche ed integrazioni;
e-bis) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale di vigilanza e ispezione di cui alla tabella "M" dell’allegato 1 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali);(3)
e-ter) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale con funzioni di riabilitazione di cui alla tabella "N" dell’allegato 1 del d.p.r. 761/1979.(4)
2. Il direttore sanitario, il direttore dell’UO o del servizio farmaceutico e l’operatore professionale dirigente del servizio infermieristico o, in assenza di tale figura, il capo dei servizi sanitari ausiliari, sono componenti di diritto.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia