LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1998 , N. 2

Istituzione, composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari(1)

(BURL n. 5, 1º suppl. ord. del 03 Febbraio 1998 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-01-30;2

Art. 4.
Composizione del Cds dell’azienda ospedaliera.
1. Nell’azienda ospedaliera il Cds è composto da:(2)
a) n. 8 medici di cui n. 4 dirigenti di secondo livello e n. 4 dirigenti di primo livello.
Nelle aziende ospedaliere con più presidi viene assicurata la presenza di almeno un rappresentante medico per presidio qualora sia superiore a 170 posti letto;
b) n. 2 operatori sanitari laureati non medici in rappresentanza delle figure professionali ricomprese nelle tabelle B, D, E, F, G, del ruolo sanitario di cui all’allegato 1 al d.p.r. 761/79 e successive modifiche ed integrazioni;
c) n. 3 operatori professionali in rappresentanza del personale infermieristico di cui alla tabella I dell’allegato 1 al d.p.r. 761/79 e successive modifiche ed integrazioni;
d) n. 2 operatori professionali in rappresentanza del personale tecnico-sanitario di cui alla tabella L dell’allegato 1 al d.p.r. 761/79 e successive modifiche ed integrazioni;
d-bis) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale con funzioni di riabilitazione di cui alla tabella "N" dell’allegato 1 del d.p.r. 761/1979.(5)
2. Nelle aziende ospedaliere ove insiste la prevalenza del corso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina, la rappresentanza universitaria del personale medico apicale, del personale medico non apicale e del personale laureato sanitario è assicurata, all’interno del contingente dei componenti elettivi, in misura pari al rapporto percentuale della loro rispettiva consistenza numerica rispetto a quelle delle corrispondenti categorie ospedaliere per un numero di componenti da uno a tre. In ogni caso è assicurata la presenza nel Cds di almeno una unità in rappresentanza del personale universitario per entrambi i contingenti medico e non medico, da individuarsi nel candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti in sede di elezione delle rispettive componenti.
3. In caso di modifica della consistenza numerica della componente universitaria qualora ne consegua una significativa variazione nel rapporto percentuale con la componente ospedaliera, si provvede all’aggiornamento automatico della rappresentanza universitaria mediante l’utilizzo della graduatoria di cui all’art. 8 comma 3.
4. Il direttore sanitario, i responsabili di dipartimento, il direttore dell’UO o del servizio farmaceutico e l’operatore professionale dirigente del servizio infermieristico o in assenza di tale figura, il capo dei servizi sanitari ausiliari, sono componenti di diritto.
5. Partecipa stabilmente al Cds con poteri di proposizione e di voto, nelle materie che riguardano l’area di pertinenza, un rappresentante del personale medico convenzionato eletto congiuntamente da e tra i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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