LEGGE REGIONALE
30 gennaio 1998
, N. 2
Istituzione, composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari(1)
(BURL n. 5, 1º suppl. ord. del 03 Febbraio 1998 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-01-30;2
Art. 5.
Composizione del Cds dell’azienda sanitaria locale senza presidi ospedalieri a gestione diretta.
1. Il Cds dell’azienda sanitaria locale senza presidi ospedalieri a gestione diretta è composto da:(2)
a) n. 6 medici appartenenti a UO territoriali di cui n. 3 dirigenti di secondo livello e n. 3 dirigenti di primo livello;
c) n. 2 operatori sanitari laureati non medici in rappresentanza delle figure professionali ricomprese nelle tabelle B, D, E, F, G, del ruolo sanitario, di cui all’allegato 1 al d.p.r. 761/79 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) n. 2 operatori professionali in rappresentanza del personale infermieristico di cui alla tabella I dell’allegato 1 al d.p.r. 761/79 e successive modifiche ed integrazioni;
e) n. 2 operatori professionali in rappresentanza del personale tecnico sanitario di cui alla tabella L dell’allegato 1 al d.p.r. 761/79 e successive modifiche ed integrazioni;
e-bis) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale di vigilanza e ispezione di cui alla tabella "M" dell’allegato 1 del d.p.r. 761/1979;(6)
e-ter) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale con funzioni di riabilitazione di cui alla tabella "N" dell’allegato 1 del d.p.r. 761/1979.(7)
3. Partecipano stabilmente al Cds con poteri di proposizione e di voto nelle materie che riguardano l’area di pertinenza:
a) n. 1 rappresentante del personale medico convenzionato eletto congiuntamente da e tra i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia