LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1998 , N. 2

Istituzione, composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari(1)

(BURL n. 5, 1º suppl. ord. del 03 Febbraio 1998 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-01-30;2

Art. 6.
Elezione dei componenti del Cds.
1. Possono essere eletti quali componenti del Cds:
a) i dipendenti di ruolo del servizio sanitario nazionale con almeno tre anni di anzianità; il dipendente, titolare di incarico presso altra azienda, è eleggibile esclusivamente nel Cds dell’azienda cui risulta assegnato nell’ambito dei ruoli regionali;
b) il personale universitario assegnato da almeno tre anni, con provvedimento formale, ad attività assistenziali, per le aziende ospedaliere dove insiste la prevalenza del triennio clinico della facoltà di medicina e per le altre aziende sanitarie in cui è presente la componente universitaria.
2. Partecipano all’elezione del Cds:
a) i dipendenti di ruolo del servizio sanitario nazionale, ancorché titolari di incarico temporaneo presso altra azienda;
b) il personale universitario che presta la propria attività assistenziale presso le strutture a direzione universitaria dell’azienda.
3. Partecipano alle elezioni del Cds i dipendenti, ciascuno per la categoria di appartenenza, del ruolo dei: medici ospedalieri, medici territoriali, medici universitari, personale laureato sanitario, personale laureato sanitario universitario, medici veterinari, personale infermieristico, personale tecnico sanitario, personale di vigilanza ed ispezione, personale della riabilitazione. (10)(2)
4. Ogni elettore può esprimere voti di preferenza pari al 50% degli eleggibili nella categoria di appartenenza arrotondati all’unità superiore in caso di componenti in numero dispari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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