LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1998 , N. 2

Istituzione, composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari(1)

(BURL n. 5, 1º suppl. ord. del 03 Febbraio 1998 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-01-30;2

Art. 8.
Durata in carica.
1. Il Cds dura in carica dalla data di proclamazione alla data di scadenza del direttore generale. Il Cds decaduto conserva le proprie funzioni sino all’insediamento del nuovo consiglio e comunque non oltre 45 giorni dalla data di scadenza. Le relative elezioni sono indette almeno 20 giorni prima di tale data.
2. Sono dichiarati decaduti dalla carica i componenti per i quali vengono meno i requisiti soggettivi previsti per la loro elezione.
3. I componenti elettivi, a qualunque titolo cessati, o decaduti sono sostituiti dal direttore generale mediante utilizzo delle graduatorie redatte per ciascuna delle categorie interessate. Qualora, a causa dell’esaurimento della graduatoria non si possa procedere alla sostituzione del componente cessato, il direttore generale provvede ad indire nuove elezioni per la sola categoria interessata. La relativa graduatoria resta valida fino alla naturale scadenza del Cds.
4. Il direttore generale dispone lo scioglimento del Cds che non abbia potuto funzionare per tre volte consecutive in seguito alla mancanza del numero legale.
5. I membri del Cds non sono rieleggibili per due volte consecutive.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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