LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1998 , N. 2

Istituzione, composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari(1)

(BURL n. 5, 1º suppl. ord. del 03 Febbraio 1998 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-01-30;2

Art. 9.
Funzionamento.
1. I consiglieri hanno il diritto-dovere di partecipare alle sedute del Cds. In caso di impedimento, ogni assenza deve essere preventivamente giustificata.
2. Il componente che non partecipa, senza giustificazione, per un numero di tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto, su proposta del presidente, dal direttore generale che contestualmente procederà alla sua sostituzione tramite l’utilizzo della graduatoria relativa alla categoria di appartenenza dell’interessato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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