LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1998 , N. 2

Istituzione, composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari(1)

(BURL n. 5, 1º suppl. ord. del 03 Febbraio 1998 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-01-30;2

Art. 13.
Funzioni di segreteria.
1. Le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite al personale dei servizi amministrativi dell’azienda. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale amministrativo.
2. La data della richiesta di parere obbligatorio deve intendersi quella di arrivo e registrazione al protocollo del Cds la cui tenuta è a cura del segretario verbalizzante.
3. Gli atti sono conservati nell’archivio generale dell’azienda, ove sono trasferiti all’inizio dell’anno successivo a quello di riferimento o una volta perfezionato l’iter procedurale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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