LEGGE REGIONALE
23 marzo 1998
, N. 8
Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale(1)
(BURL n. 12, 1º suppl. ord. del 26 Marzo 1998 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-03-23;8
Art. 4.
Presentazione del progetto esecutivo.
1. Qualora la conferenza di servizi si esprima per l’ammissibilità delle opere, il richiedente presenta al genio civile il progetto esecutivo, redatto da tecnici iscritti ai relativi albi e sottoscritto anche dal richiedente, che deve contenere i seguenti elaborati:
a) relazione tecnico-economica, con indicazione delle campagne di indagini svolte, delle conseguenti scelte progettuali, delle misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumità, delle modalità di sorveglianza e di disattivazione o svuotamento dell’invaso e delle finalità economiche da conseguire;
b) relazione geologica e geotecnica contenente l’indicazione e la valutazione delle prove, indagini e rilevamenti eseguiti, con particolare riferimento alla litologia e geomorfologia del bacino imbrifero e dell’invaso (carta geologica e geomorfologica) ed alle caratteristiche geotecniche dei terreni d’imposta dello sbarramento e dei materiali di costruzione degli sbarramenti secondo le norme tecniche statali vigenti;
c) piano dei sistemi di controllo dello sbarramento e del territorio al contorno, sia durante l’esecuzione dei lavori che durante l’esercizio dell’invaso;
g) disegni delle strutture delle opere in scala 1:200; planimetrie in scala 1:500; particolari scaricatori ecc. 1:50;
h) tutte le notizie, indagini ed approfondimenti eventualmente richiesti dal genio civile nella fase istruttoria di cui all’art. 3, compreso lo studio delle condizioni di deflusso a valle in caso di ipotetico collasso dello sbarramento ed individuazione delle aree soggette ad allagamento ai fini della protezione civile;
i) i dati idrologici ed i calcoli idraulici che giustifichino il valore assunto per la portata massima alla quale è stato commisurato il dimensionamento delle opere e degli organi di scarico, le disponibilità idriche che si intendono utilizzare, la capacità di trasporto degli alvei e le previsioni sull’interrimento del bacino;
NOTE:
1. La legge è stata abrogata sotto condizione dall'art. 57, comma 5, lett. d) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia