LEGGE REGIONALE
23 marzo 1998
, N. 8
Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale(1)
(BURL n. 12, 1º suppl. ord. del 26 Marzo 1998 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-03-23;8
Art. 5.
Approvazione del progetto esecutivo.
1. Su relazione del dirigente del Genio Civile, il progetto esecutivo con il relativo disciplinare per l’esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere è sottoposto all’esame della Commissione Tecnico- Amministrativa Regionale (CTAR) ed approvato con decreto del dirigente della competente struttura regionale.(4)
2. L’approvazione delle opere di cui al comma 1 tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) ed alla legge regionale 24 maggio 1985, n. 46 (Snellimento delle procedure per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche regionali), ma non esime il richiedente dall’acquisizione di altre autorizzazioni-nullaosta comunque denominati previsti da ulteriori disposizioni di legge.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata sotto condizione dall'art. 57, comma 5, lett. d) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26.
4. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 23 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2 (vedi tabella A della medesima legge).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia