LEGGE REGIONALE 23 marzo 1998 , N. 8

Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale(1)

(BURL n. 12, 1º suppl. ord. del 26 Marzo 1998 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-03-23;8

Art. 6.
Disposizione in ordine a particolari categorie di opere.
1. Il dirigente del genio civile, in sede di istruttoria di cui all’art. 3, può disporre il non assoggettamento alle norme della presente legge per le opere di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), in relazione alla loro ubicazione ed alle loro caratteristiche, in quanto non comportanti rischi apprezzabili alle popolazioni, alle attività poste a valle dell’invaso ed all’assetto idrogeologico complessivo.
2. I criteri da utilizzare per l’esercizio di tale potestà vengono definiti dalla giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata sotto condizione dall'art. 57, comma 5, lett. d) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi