LEGGE REGIONALE
23 marzo 1998
, N. 8
Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale(1)
(BURL n. 12, 1º suppl. ord. del 26 Marzo 1998 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-03-23;8
Art. 8.
Collaudi.
1. Il proprietario è tenuto ad informare il genio civile dell’avvenuta ultimazione dei lavori ed a richiedere la designazione del collaudatore, ovvero di una commissione di collaudo, al presidente della giunta regionale o all’assessore competente per materia, se delegato, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di opere pubbliche.
2. Per le opere di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), aventi volume d’invaso superiore a 100.000 metri cubi e/o sbarramento con altezza superiore a 10 metri, è richiesto il collaudo in corso d’opera.
3. Per le opere di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), che non ricadono nel caso previsto dal comma 2 del presente articolo e per le opere di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), è richiesto il collaudo ad ultimazione dei lavori, salvo che in sede di approvazione del progetto esecutivo sia stato espressamente previsto il collaudo in corso d’opera.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata sotto condizione dall'art. 57, comma 5, lett. d) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia