LEGGE REGIONALE
23 marzo 1998
, N. 8
Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale(1)
(BURL n. 12, 1º suppl. ord. del 26 Marzo 1998 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-03-23;8
Art. 13.
Disattivazione.
1. In caso di cessazione dell’utilizzo delle opere esistenti a seguito di rinuncia, decadenza o revoca della concessione della derivazione d’acqua, in mancanza di rinnovazione ed a seguito della non approvazione di cui al comma 3 dell’art. 12, il proprietario ha l’obbligo di eseguire, a proprie spese e con le prescritte cautele, i lavori per la demolizione delle opere ed il ripristino dello stato dei luoghi, ovvero di eseguire gli interventi necessari per assicurare la messa in sicurezza delle opere, previa presentazione al genio civile di un progetto, redatto da tecnici iscritti ai relativi albi e sottoscritto anche dal richiedente, che contenga le modalità, i tempi e le condizioni per realizzare quanto sopra citato.
2. Il progetto di cui al comma 1 è presentato entro sei mesi dalla data di cessazione dell’utilizzo delle opere esistenti ed è verificato dagli organi ed approvato secondo le procedure di cui all’art. 5, ed i lavori di dismissione vengono effettuati secondo quanto stabilito dall’art. 7.
3. Il proprietario informa il genio civile dell’avvenuta ultimazione dei lavori e trasmette, entro quindici giorni, il certificato di regolare esecuzione dei lavori di disattivazione, che dovrà indicare tra l’altro l’assenza di situazioni di pericolo, in particolare per le popolazioni ed i territori a valle delle opere. Fino alla data del certificato di regolare esecuzione, da rilasciarsi a cura e sotto la responsabilità del direttore dei lavori, il proprietario è responsabile della tutela della pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata sotto condizione dall'art. 57, comma 5, lett. d) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia