LEGGE REGIONALE
22 gennaio 1999
, N. 2
Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario
(BURL n. 4, 1° suppl. ord. del 25 Gennaio 1999 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-01-22;2
Art. 5.
Norme in materia di sanità e di servizi socio-assistenziali.
2. Alle strutture socio-sanitarie per anziani e disabili accreditate nel corso del 1998 ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale del 29 dicembre 1997 nn. 33924 e 33925 che siano state attivate ed autorizzate al funzionamento nel corso del 1997 e che abbiano richiesto i contributi sul Fondo Sanitario, nel rispetto della normativa regionale in vigore antecedentemente alle nuove disposizioni di cui alle stesse deliberazioni del 29 dicembre 1997 nn. 33924 e 33925, possono essere riconosciuti, con delibera della Giunta regionale, i finanziamenti a carico del Fondo Sanitario, con decorrenza dalla data di effettiva attivazione dei posti autorizzati, previa verifica dei requisiti previsti per il finanziamento sul F.S.R.
3. Gli enti che hanno beneficiato di contributi regionali a rimborso per spese di investimento ai sensi della l.r. 3 febbraio 1983, n. 11 "Piano pluriennale per la realizzazione delle opere di ristrutturazione e riconversione delle strutture socio-assistenziali", richiamata dall'art. 42, comma 1, lett. c) della l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia", e che pagano annualità ad un tasso di interesse superiore a quello stabilito dalla Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono:
Le direzioni generali, in base alla competenza per materia, provvedono di intesa a stabilire modalità e procedure.
b) ottenere, su specifica richiesta alla competente direzione generale, l'applicazione di un tasso di interesse pari a quello fissato dalla Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore della presente legge. La decorrenza del nuovo tasso si applica dall'annualità 1999, ferma restando la durata originaria del rimborso.
Le direzioni generali, in base alla competenza per materia, provvedono di intesa a stabilire modalità e procedure.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia