LEGGE REGIONALE
14 agosto 1999
, N. 16
Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA
(BURL n. 33, 2º suppl. ord. del 19 Agosto 1999 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-08-14;16
Art. 4.
Attività di supporto tecnico-scientifico.
1. Le attività di supporto tecnico-scientifico ai livelli istituzionali competenti nelle materie identificate dalla presente legge consistono:
a) nella formulazione alle autorità amministrative competenti di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze e degli agenti inquinanti; gli standard di qualità dell’aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli standard di qualità; l’uso razionale delle risorse naturali e delle fonti di energia; le metodologie per il rilevamento dello stato dell’ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio, compreso quello geologico, idrogeologico e sismico; gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell’ambiente e delle aree naturali protette;
b) nella verifica della congruità e dell’efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale;
c) nel supporto tecnico alle attività istruttorie e nella verifica della documentazione tecnica che accompagna le domande di autorizzazione, richieste dalle leggi vigenti in materia ambientale;
d) nell’attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione e alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;
e) negli studi e nelle attività tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale;
f) nell’assistenza tecnico-scientifica ai livelli istituzionali competenti in materia ambientale, territoriale ed agricola, di prevenzione e di protezione civile per l’elaborazione di normative, piani, programmi, relazioni, pareri, provvedimenti amministrativi ed interventi, anche di emergenza, con particolare attenzione alle implicazioni in termini di costi-benefici;
g) nel supporto tecnico-scientifico alla Regione ed agli enti locali, nell’esercizio delle funzioni inerenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative e la promozione dell’azione di risarcimento del danno ambientale;
h) nel supporto tecnico-scientifico alle ASL, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 25, nelle attività di prevenzione collettiva e di sicurezza sul luogo di lavoro;
i) nel supporto tecnico-scientifico nell’attività di prevenzione e controllo agli enti competenti per gli interventi di protezione civile nelle zone a rischio ambientale anche mediante la progressiva acquisizione, ove necessario tramite specifiche convenzioni, dei sistemi di monitoraggio geologico esistenti sul territorio lombardo, gestiti da enti diversi, garantendone l’adeguamento tecnologico e il potenziamento, al fine di sviluppare un’unica rete regionale integrata.(3)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia