LEGGE REGIONALE 14 agosto 1999 , N. 16

Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA

(BURL n. 33, 2º suppl. ord. del 19 Agosto 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-08-14;16

Art. 7.
Attività di promozione della ricerca e di diffusione delle innovazioni.
1. Le attività di promozione della ricerca e di diffusione delle innovazioni consistono:
a) nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell’ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
b) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, anche al fine dell’esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CE di qualità ecologica ed all’attività di "audit" in campo ambientale;
c) nella promozione dello sviluppo delle produzioni agricole ecocompatibili;
d) nell’aggiornamento sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e delle innovazioni tecnologiche in campo nazionale ed internazionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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