LEGGE REGIONALE 14 agosto 1999 , N. 16

Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA

(BURL n. 33, 2º suppl. ord. del 19 Agosto 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-08-14;16

Art. 10.
Esercizio dell’attività dell’ARPA.
1. Nell’esercizio delle proprie attività l’ARPA può:
a) effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento sullo stato dell’ambiente e sui fattori di inquinamento ambientale;
b) effettuare analisi di laboratorio dei materiali campionati ed elaborare le misure effettuate;
c) procedere all’acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l’organizzazione degli stessi, sia attraverso l’accesso a banche dati esterne;
d) favorire l’integrazione ed il coordinamento dei sistemi informativi territoriali, compresi quelli dei dipartimenti di prevenzione delle ASL e dei catasti ambientali regionali e provinciali;
e) collaborare alle attività di censimento ambientale effettuate dalle amministrazioni locali;
f) provvedere alla gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine;
g) effettuare studi, ricerche ed indagini, in merito ad ogni aspetto inerente l’aria, l’acqua ed il suolo, alla loro tutela e protezione, nonché rispetto ad ogni possibile forma di degrado;
h) compiere studi e valutazioni di documentazione tecnica e di elaborati progettuali;
i) sviluppare campagne di informazione e di sensibilizzazione nei confronti del pubblico e delle imprese, anche istituendo un centro di documentazione sulle tematiche ambientali aperto al pubblico;
l) bandire concorsi pubblici per l’attribuzione di borse di studio o di specializzazione e premi di laurea;
m) esercitare ogni altra attività utile per l’esercizio dei propri compiti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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