LEGGE REGIONALE 14 agosto 1999 , N. 16

Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA

(BURL n. 33, 2º suppl. ord. del 19 Agosto 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-08-14;16

Art. 10 bis
(Disciplina della possibilità, per l’ARPA, di ricorrere a laboratori esterni per analisi ambientali)(4)
1. Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato di indirizzo di cui all’articolo 15 bis, sono individuate le casistiche di urgente necessità, ivi comprese quelle derivanti da motivi di tutela della salute pubblica o dalla tempestiva conclusione dei procedimenti concernenti la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture rientranti in almeno una delle seguenti tipologie:
a) pubbliche di interesse regionale;
b) di pubblica utilità riguardanti i progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
c) funzionali, secondo quanto stabilito da apposito provvedimento della Giunta regionale, allo svolgimento sul territorio regionale di grandi eventi di carattere sportivo, turistico, religioso, culturale o a contenuto economico, indentificati come tali dalla normativa statale o regionale;
per le quali l’ARPA può ricorrere a laboratori esterni, anche privati, per l’esecuzione di analisi ambientali, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).
2. Con il medesimo provvedimento di cui all’alinea del comma 1, la Giunta regionale individua, altresì, la tipologia delle analisi effettuabili mediante ricorso a laboratori esterni.
3. L’Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti (ARIA S.p.A.), avvalendosi del supporto tecnico dell’ARPA, provvede, in qualità di centrale di committenza regionale, alla selezione, mediante le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), dei laboratori privati ai quali è possibile ricorrere ai sensi del presente articolo.
4. I costi derivanti dall’utilizzo, nei casi di urgente necessità ai sensi del comma 1, di laboratori diversi da quelli direttamente gestiti dall’ARPA sono, qualora non in capo al proponente, a carico del bilancio dell’Agenzia nei limiti di disponibilità dello stesso.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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