LEGGE REGIONALE
14 agosto 1999
, N. 16
Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA
(BURL n. 33, 2º suppl. ord. del 19 Agosto 1999 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-08-14;16
Art. 14.
1. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, tra cui il Presidente, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88; il Collegio ed il Presidente sono nominati dal Consiglio regionale; l’incarico è revocabile dal Consiglio regionale. La Giunta regionale determina le indennità di funzione spettanti ai componenti del Collegio.
2. Il Collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di verifica contabile, attua le verifiche trimestrali di cassa e vigila sulla regolarità contabile e sulla efficienza amministrativa dell’Agenzia; predispone la relazione esplicativa al bilancio di previsione e la relazione sull’andamento della gestione riferita al conto consuntivo.
3. Il Presidente del Collegio dei revisori comunica i risultati della attività del collegio medesimo al Presidente, al Direttore generale, al Comitato di indirizzo, al Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale.(24)
NOTE:
24. Il comma è stato modificato dall'art. 23, comma 1, lett. f) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Vedi anche art. 23, comma 2 della l.r. 25 maggio 2017, n. 15. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 1, comma1, lett. c) della l.r. 4 dicembre 2017, n. 28. Vedi anche art. 3 della l.r. 4 dicembre 2017, n. 28.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia