LEGGE REGIONALE 14 agosto 1999 , N. 16

Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA

(BURL n. 33, 2º suppl. ord. del 19 Agosto 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-08-14;16

Art. 14.
Collegio dei revisori.(23)
1. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, tra cui il Presidente, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88; il Collegio ed il Presidente sono nominati dal Consiglio regionale; l’incarico è revocabile dal Consiglio regionale. La Giunta regionale determina le indennità di funzione spettanti ai componenti del Collegio.
2. Il Collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di verifica contabile, attua le verifiche trimestrali di cassa e vigila sulla regolarità contabile e sulla efficienza amministrativa dell’Agenzia; predispone la relazione esplicativa al bilancio di previsione e la relazione sull’andamento della gestione riferita al conto consuntivo.
3. Il Presidente del Collegio dei revisori comunica i risultati della attività del collegio medesimo al Presidente, al Direttore generale, al Comitato di indirizzo, al Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale.(24)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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