LEGGE REGIONALE
14 agosto 1999
, N. 16
Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA
(BURL n. 33, 2º suppl. ord. del 19 Agosto 1999 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-08-14;16
Art. 15 bis
1. E' istituito il Comitato di indirizzo con funzione consultiva in materia di programmazione e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPA. Il Comitato di indirizzo:
a) propone le linee guida per la predisposizione del piano triennale di attività di ARPA, approvate con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto del programma triennale nazionale di cui all'articolo 10, della legge 132/2016;
b) esprime parere in merito:
3. al bilancio di previsione, alle relative variazioni, nonché al conto consuntivo e al bilancio di esercizio;
5 bis. all’individuazione, con deliberazione della Giunta regionale, delle casistiche di urgente necessità e della tipologia delle analisi per le quali l’ARPA può ricorrere a laboratori esterni ai sensi dell’articolo 10 bis.(31)
2. Il Comitato di indirizzo è composto da:
3. La Giunta regionale determina, con proprio atto, le modalità di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità per l’individuazione del rappresentante delle associazioni ambientaliste e del rappresentante delle associazioni delle imprese esercenti attività produttive.
4. I membri del Comitato di indirizzo sono nominati dal Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla formazione della Giunta regionale e restano in carica sino alla scadenza del relativo mandato e comunque non oltre la scadenza del mandato elettivo del Presidente della Giunta regionale.
6. Il Comitato di indirizzo viene convocato dal Presidente del Comitato per adempiere ai compiti di cui al comma 1 e comunque nei seguenti casi, anche a seguito di emergenze ambientali verificatesi nel territorio regionale:
7. Alle sedute del Comitato di indirizzo possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente, il Direttore generale e, su proposta di almeno due membri del Comitato stesso, possono partecipare, senza diritto di voto:
NOTE:
30. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l.r. 4 dicembre 2017, n. 28. Vedi anche art. 3 della l.r. 4 dicembre 2017, n. 28.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia