LEGGE REGIONALE 14 agosto 1999 , N. 16

Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA

(BURL n. 33, 2º suppl. ord. del 19 Agosto 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-08-14;16

Art. 15 bis
Comitato di indirizzo(30)
1. E' istituito il Comitato di indirizzo con funzione consultiva in materia di programmazione e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPA. Il Comitato di indirizzo:
a) propone le linee guida per la predisposizione del piano triennale di attività di ARPA, approvate con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto del programma triennale nazionale di cui all'articolo 10, della legge 132/2016;
b) esprime parere in merito:
1. al tariffario per le prestazioni rese a soggetti privati;
2. al piano triennale di attività e al programma di lavoro annuale;
3. al bilancio di previsione, alle relative variazioni, nonché al conto consuntivo e al bilancio di esercizio;
4. ai regolamenti di organizzazione e di contabilità;
5. alla relazione annuale sullo stato di avanzamento del piano triennale;
5 bis. all’individuazione, con deliberazione della Giunta regionale, delle casistiche di urgente necessità e della tipologia delle analisi per le quali l’ARPA può ricorrere a laboratori esterni ai sensi dell’articolo 10 bis.(31)
2. Il Comitato di indirizzo è composto da:
a) l’assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di Presidente e il cui voto prevale in caso di parità;
b) l’assessore regionale competente in materia di sanità;
c) il Presidente dell’Unione province lombarde (UPL) o suo delegato;
d) il Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Lombardia o suo delegato;
e) un rappresentante delle associazioni ambientaliste;
f) un rappresentante delle associazioni delle imprese esercenti attività produttive.
3. La Giunta regionale determina, con proprio atto, le modalità di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità per l’individuazione del rappresentante delle associazioni ambientaliste e del rappresentante delle associazioni delle imprese esercenti attività produttive.
4. I membri del Comitato di indirizzo sono nominati dal Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla formazione della Giunta regionale e restano in carica sino alla scadenza del relativo mandato e comunque non oltre la scadenza del mandato elettivo del Presidente della Giunta regionale.
5. I membri del Comitato di indirizzo non percepiscono alcun rimborso o indennità.
6. Il Comitato di indirizzo viene convocato dal Presidente del Comitato per adempiere ai compiti di cui al comma 1 e comunque nei seguenti casi, anche a seguito di emergenze ambientali verificatesi nel territorio regionale:
a) su richiesta del Presidente della Giunta regionale;
b) su richiesta del Presidente di ARPA;
c) qualora ne facciano richiesta almeno due componenti;
d) qualora ne faccia richiesta il Direttore generale.
7. Alle sedute del Comitato di indirizzo possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente, il Direttore generale e, su proposta di almeno due membri del Comitato stesso, possono partecipare, senza diritto di voto:
a) direttori generali e dirigenti delle Unità Organizzative e delle Strutture regionali, nonché delle Agenzie di Tutela della Salute;
b) rappresentanti degli enti locali;
c) direttori di settore e di dipartimento di ARPA;
d) esperti e tecnici in materie ambientali o di salute pubblica anche provenienti da università o istituti di ricerca pubblici o privati.
8. I verbali delle riunioni sono pubblicati sul sito internet di ARPA dopo la loro approvazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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