LEGGE REGIONALE
14 agosto 1999
, N. 16
Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA
(BURL n. 33, 2º suppl. ord. del 19 Agosto 1999 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-08-14;16
Art. 16.
Struttura organizzativa dell’ARPA.
1. Il regolamento organizzativo definisce l’articolazione della struttura centrale e delle strutture periferiche dell’ARPA, le procedure operative dell’Agenzia, sia interne che relative all’interazione con soggetti esterni, e le modalità di reclutamento del personale.
2. Il regolamento di cui al comma 1 articola in particolare la struttura centrale dell’ARPA per settori tecnico-tematici e la struttura periferica per dipartimenti provinciali o sub-provinciali e servizi territoriali, tenuto conto delle specificità ambientali, territoriali, produttive e della densità di popolazione. Per ragioni di economicità e di efficienza nell’impiego delle risorse, le attività e i servizi possono essere articolati su base sovraprovinciale.(32)
3. Il regolamento definisce inoltre:
a) i servizi che l’ARPA assicura alla Regione, alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e ai dipartimenti di prevenzione delle ASL;
b) le modalità per le prestazioni da parte dell’ARPA di attività tecnico-scientifiche a soggetti pubblici diversi rispetto a quelli previsti alla lettera a), sulla base di apposite convenzioni, nonché a privati;
5. Per l’adempimento delle proprie attività, l’ARPA può avvalersi, d’intesa con i competenti servizi regionali, del sistema informativo e degli uffici regionali.
6. Nell'espletamento delle attività di controllo e di vigilanza di cui alla presente legge, il personale dell'ARPA accede agli impianti e alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei suoi compiti. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPA. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo. (35)
6.1. Tra il personale che svolge attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’articolo 14 della legge 132/2016 possono essere individuati e nominati, con provvedimento del Direttore generale, dei dipendenti che, nell’ambito del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, svolgano le funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale.(36)
6 bis. In attuazione della vigente normativa in materia di tutela e protezione dell’ambiente e della salute, l’ARPA è tenuta ad adeguare i propri livelli di prestazioni tecnico-scientifiche e, a tal fine, predispone uno o più specifici piani occupazionali, fermo restando il rispetto del patto di stabilità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l’adeguamento della propria dotazione organica anche avvalendosi di personale già attivo presso la pubblica amministrazione.(37)
NOTE:
33. La lettera è stata modificata dall'art. 23, comma 1, lett. j), numero 1) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
35. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 10, lett. h) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4 e successivamente dall'art. 2, comma 1, lett. k) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14.
36. Il comma è stato aggiunto dall'art. 23, comma 1, lett. j), numero 2) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia