LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1999 , N. 23

Politiche regionali per la famiglia

(BURL n. 49, 1º suppl. ord. del 10 Dicembre 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-12-06;23

Art. 4.
Potenziamento dei servizi socio-educativi, agevolazioni per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, formazione professionale, interventi socio-sanitari.
1. Nel rispetto dei diritti del bambino e al fine di prevenire i processi di disadattamento, nonché di supportare le responsabilità di cura da parte dei genitori, i servizi socio-educativi per la prima infanzia prevedono modalità organizzative flessibili per rispondere alle esigenze delle famiglie, con particolare attenzione a quelle numerose, monoparentali e con persone fragili a carico.(17)
2. La Regione promuove e sostiene l’adozione, preferibilmente con l’intervento dei comuni, di iniziative innovative da parte degli enti del Terzo settore, anche attraverso forme di co-progettazione e co-programmazione, e da parte di altre forme associative finalizzate a: (18)
a) favorire la conciliazione vita-lavoro, con particolare riguardo ai servizi di supporto ai caregiver familiari e ai servizi integrativi scolastici;
b) fornire le strutture e i supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di attività ludiche ed educative per l’infanzia;
c) organizzare le banche del tempo secondo la definizione di cui all’articolo 36, comma 6, della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso) o svolgere altre attività che favoriscano il mutuo aiuto tra le famiglie per la cura, il sostegno e la socializzazione dei minori;
d) favorire il benessere psico-fisico dei minori, contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, nonché prevenire forme di disagio anche attraverso la costruzione di reti territoriali tra servizi esistenti e i soggetti di cui all’articolo 2 bis;
e) attivare spazi di aggregazione educativo-ricreativa a disposizione dei minori;
f) realizzare interventi rivolti alle donne con figli che hanno subito maltrattamenti e a minori vittime di violenza assistita.
3. La Giunta regionale definisce le modalità operative necessarie all’attuazione di quanto previsto al comma 2.(19)
4. Al fine di agevolare l'autonomia, l’integrazione ed il reinserimento sociale e professionale delle persone con disabilità senza alcun limite di età e compatibilmente con le risorse disponibili, la Regione concede alla famiglia o al singolo soggetto con disabilità contributi per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati.(20)
4 bis. (21)
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le tipologie di strumenti, di cui al comma 4, ammissibili a contributo, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo, la formazione della graduatoria e l’erogazione dei benefici.
6. La Regione nell’ambito dell’attività di formazione professionale di sua competenza:
a) coordina e finanzia programmi, rivolti prioritariamente alle donne, in particolare in materia di aggiornamento e riconversione professionale, al fine di favorire il reinserimento nel sistema occupazionale del cittadino che ha interrotto l’attività lavorativa per motivi di maternità e/o di cura di un componente del nucleo familiare;
b) promuove corsi di formazione e di aggiornamento rivolti ai soggetti che operano nell’ambito dei servizi socio-educativi;(22)
c) finanzia corsi di formazione diretti ai soggetti di cui al comma 4.
8. La Regione riconosce e sovvenziona i servizi alla famiglia erogati da soggetti pubblici e privati accreditati per svolgere attività di informazione e formazione sulla vita coniugale e familiare e sulla valorizzazione personale e sociale della maternità e paternità.
9. Gli interventi previsti sono volti in particolare a:
a) prevenire e rimuovere le difficoltà che potrebbero indurre la madre all’interruzione della gravidanza;
b) prevenire e rimuovere le cause di potenziale fattore di danno per il nascituro;
c) garantire gli interventi finalizzati alla cura della infertilità ed abortività spontanea e lavorativa;
d) predisporre ed organizzare, per ogni famiglia che lo richieda, un piano personalizzato di sostegno psicologico, socio-assistenziale e sanitario, utilizzando le risorse di enti pubblici e di privato sociale, di volontariato, nonché le reti informali di solidarietà;
e) effettuare programmi relativi all’affido familiare ed all’adozione, intesi come esercizio della paternità e maternità responsabile.
10. È fatto obbligo pariteticamente ai consultori pubblici e privati autorizzati di assicurare la realizzazione di programmi di formazione dei giovani al futuro ruolo di coniugi e di genitori, nonché programmi formativi ed informativi riguardanti la procreazione responsabile, rivolti a gruppi omogenei di popolazione. Nell’ambito di tali programmi devono essere offerte modalità di sostegno e di consulenza personalizzata, che garantiscano la libertà di scelte procreatrici, nel rispetto della deontologia professionale degli operatori, nonché delle convinzioni etiche e dell’integrità psicofisica delle persone. Adeguata informazione deve essere data, in particolare, sui diritti della donna in stato di gravidanza e sui servizi socio-sanitari ed assistenziali esistenti sul territorio a favore del bambino e a tutela dei suoi diritti.
11. Al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi della presente legge, la Regione promuove programmi sperimentali di informazione sui temi della sessualità. Tali programmi sono presentati dai consultori pubblici e da quelli privati riconosciuti, in conformità degli obiettivi di cui all’art. 2.
12. La Regione sostiene e valorizza l’assistenza a domicilio in tutti i settori di intervento sociale e sanitario, come metodologia e come intervento specifico alternativo alla istituzionalizzazione.
13. La Regione eroga, mediante i dipartimenti per le attività socio sanitarie integrate (ASSI), contributi economici alle famiglie, a carico del fondo sanitario ai sensi dell’art. 8, comma 15, della l.r. 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali), al fine di garantire, a domicilio, prestazioni assistenziali di rilievo sanitario. Tali contributi consistono in buoni servizio a favore delle famiglie, per l’acquisizione diretta delle prestazioni erogate dai soggetti pubblici e privati, accreditati o convenzionati. Le risorse per le prestazioni di cui al presente comma vengono definite, in sede di programmazione annuale, all’interno della quota del fondo sanitario regionale destinata alle attività socio-sanitarie integrate.
18. Per tutti i servizi previsti dai commi 6, 8 e 13 del presente articolo, la Regione garantisce il diritto del fruitore alla libera scelta del luogo e del soggetto erogatore del servizio favorendone l’esercizio attraverso il convenzionamento o l’accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati presenti sul territorio regionale. (26)
NOTE:
17. Il comma è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 28 dicembre 2022, n. 33. Torna al richiamo nota
18. Il comma è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. c) della l.r. 28 dicembre 2022, n. 33. Torna al richiamo nota
19. Il comma è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. d) della l.r. 28 dicembre 2022, n. 33. Torna al richiamo nota
22. La lettera è stata modificata dall'art. 8, comma 1, lett. g) della l.r. 28 dicembre 2022, n. 33. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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