LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1999 , N. 28

Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione(1)

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 23 Dicembre 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-12-20;28

Art. 2.
Disposizioni per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e gasolio per autotrazione.(3)
1. L’individuazione dei comuni di cui all’art. 1, comma 2, nonché le modalità di fruizione del beneficio, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, sono stabilite con uno o più provvedimenti della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
2. Con i medesimi provvedimenti la Giunta determina la riduzione da apportare al prezzo alla pompa della benzina e gasolio per autotrazione.(3)
2 bis. La riduzione può essere determinata, separatamente per la benzina e per il gasolio per autotrazione, se la differenza di prezzo ordinario con la Confederazione elvetica è superiore ad € 0,05 per litro.(4)
NOTE:
3. La parola "benzine" è stata sostituita dalle parole "benzina e gasolio per autotrazione" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi