LEGGE REGIONALE
20 dicembre 1999
, N. 28
Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione(1)
(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 23 Dicembre 1999 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-12-20;28
Art. 6.
Rimborsi attinenti alle riduzioni di prezzo.
1. La Regione riconosce ai gestori dei punti vendita di benzina e gasolio per autotrazione(3) le somme relative alle riduzioni di prezzo alla pompa praticate.
2. Per l’ottenimento dei rimborsi ai sensi del comma 1 deve essere inoltrata apposita richiesta al servizio regionale competente.
3. Al fine del rimborso è autorizzata la costituzione di un fondo scritto in bilancio tra le contabilità speciali. La Giunta con i provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 1, disciplina le modalità del rimborso ivi comprese quelle relative alla gestione contabile del fondo di anticipazione e alla rendicontazione da parte del funzionario delegato ai rimborsi (6) .
3 bis. Le risorse finanziarie destinate ai rimborsi di cui al presente articolo sono determinate in misura corrispondente alla quota aggiuntiva di compartecipazione all’IVA erogata alla Regione ai sensi dell’articolo 2-ter introdotto dalla l. 189/2008.(7)
NOTE:
6. Il comma è stato sostituito dall’art. 1, comma 17, lett. a) della l.r. 28 marzo 2000, n. 19 e successivamente dall'art. 2, comma 14 della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia