LEGGE REGIONALE
20 dicembre 1999
, N. 28
Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione(1)
(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 23 Dicembre 1999 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-12-20;28
Art. 8 .
Sanzioni amministrative.
1. Ferme restando le eventuali altre responsabilità civili, amministrative e penali, la mancata osservanza delle prescrizioni previste dalla presente legge comporta l’applicazione da parte delle amministrazioni comunali delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale" , nonché della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 "Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale".
2. Chiunque effettui il rifornimento senza averne titolo ai sensi della presente legge o il beneficiario che effettui il rifornimento beneficiando di una riduzione di prezzo non spettante, mediante utilizzo di identificativo altrui, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 500,00 a € 3.000,00 oltre al ritiro immediato dell’identificativo impropriamente utilizzato. (8)
3. Il beneficiario che cede il proprio identificativo ad altri o lo utilizzi per veicoli altrui è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 500,00 a € 3.000,00.(9)
4. Il gestore dell’impianto che non ottemperi a quanto disposto dall’articolo 5, comma 3, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 500,00 a € 3.000,00 oltre alla sospensione provvisoria dell’autorizzazione di cui al medesimo articolo 5, comma 1, per un periodo non superiore a trenta giorni. (10)
5. Il gestore dell’impianto che non ottemperi a quanto disposto dall’art. 5, comma 3, lett. c), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 1.000,00 a € 10.000,00.(11)
5-bis. Nel caso in cui il gestore dell’impianto sia incorso nella medesima violazione per la quale abbia subito la sospensione provvisoria prevista dal comma 4, la Regione procede alla revoca definitiva dell’autorizzazione di cui all’articolo 5 comma 1. (12)
5 ter. La Regione procede alla revoca dell’autorizzazione di cui al comma 1 dell’articolo 5 nel caso di sentenza di condanna definitiva o di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale a carico del gestore dell’impianto per uno o più reati connessi alle disposizioni della presente legge.(13)
NOTE:
10. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 14 della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3. Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia