LEGGE REGIONALE
20 dicembre 1999
, N. 28
Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione(1)
(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 23 Dicembre 1999 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-12-20;28
Art. 9.
1. I provvedimenti esecutivi della presente legge sono assunti a seguito della emanazione dei decreti attuativi previsti dall’art. 2-ter introdotto dalla l. 189/2008.
2. La Regione assicura il coordinamento dell’attività dei comuni al fine di garantire la piena attuazione della presente legge.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, sino all’emanazione dei provvedimenti attuativi indicati al comma 1, la Giunta regionale può autorizzare ad operare, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2008 e provvedendo all’adeguamento della misura della riduzione del prezzo alla pompa della benzina e gasolio per autotrazione utilizzata da privati cittadini, in modo da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza del luogo di residenza dei beneficiari dal confine.
4 bis. Ai gestori, già attivi alla data del 28 febbraio 2021, di sospensione del beneficio di cui alla presente legge, che aderiscono alla misura dello sconto carburante mediante l’utilizzo del nuovo applicativo denominato “Mobile APP sconto carburante” e degli altri strumenti telematici connessi di cui all’articolo 8 bisè riconosciuto, una tantum, un rimborso forfettario di euro 100,00 per agevolare la nuova organizzazione, anche in termini di sicurezza, correlata all’utilizzo del nuovo applicativo e degli strumenti telematici connessi. Il rimborso è riconosciuto a seguito della riattivazione della misura di riduzione del prezzo del carburante, secondo modalità stabilite con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale. L’adesione successiva al novantesimo giorno dalla riattivazione dello sconto non dà diritto al rimborso.(17)
NOTE:
15. L'articolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. h) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33.
16. Il comma è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. b), numero 1 della l.r. 25 marzo 2021, n. 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia