LEGGE REGIONALE
20 dicembre 1999
, N. 28
Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione(1)
(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 23 Dicembre 1999 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-12-20;28
Art. 9 bis
1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge e i risultati conseguiti mediante la riduzione del prezzo dei carburanti alla pompa di benzina nei comuni confinanti con la Confederazione elvetica. A questo scopo la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale che descrive e documenta:
a) ’andamento del numero dei beneficiari e il monitoraggio dei consumi di benzina e gasolio a prezzo agevolato, distinguendo secondo le diverse fasce di distanza dal confine e segnalando eventuali anomalie riscontrate;
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività di controllo e valutazione previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
NOTE:
18. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. b), numero 2 della l.r. 25 marzo 2021, n. 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia