LEGGE REGIONALE
20 dicembre 1999
, N. 28
Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione(1)
(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 23 Dicembre 1999 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-12-20;28
Art. 10 bis
1. Ai fini dell'attuazione sostanziale del provvedimento di sconto sulle benzine nelle zone di confine con la Svizzera di cui all'articolo 2 ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, si autorizza la spesa per l'anno 2014 di euro 10.000.000,00 quale somma aggiuntiva rispetto alle risorse assegnate dalla disposizioni statali.
2. Alle risorse necessarie a seguito dell'applicazione del comma 1, allocate alla Missione 01 'Organi istituzionali' - Programma 04 'Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali', si fa fronte con la riduzione di spesa di euro 5.000.000,00 nell'ambito della stessa Missione 01 - Programma 04 e con la riduzione di spesa di euro 5.000.000,00 nell'ambito della Missione 20 'Fondi e accantonamenti' - Programma 03 'Altri Fondi'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia