LEGGE REGIONALE 21 marzo 2000 , N. 12

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di anagrafe tributaria regionale

(BURL n. 12, 1º suppl. ord. del 24 Marzo 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-03-21;12

Art. 1.
Finalità.
1. La presente legge disciplina, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni e nel rispetto dei principi generali in materia di imposte sui redditi, l’esercizio delle competenze regionali relative all’imposta regionale sulle attività produttive, nonché le connesse procedure applicative.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) miglioramento del rapporto con il contribuente;
b) economicità, efficienza ed efficacia nell’attività di gestione dell’imposta;
c) semplificazione nei rapporti tra contribuente e amministrazione regionale;
d) armonizzazione delle procedure applicative dell’imposta con quelle delle altre regioni, dello Stato e degli enti locali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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