LEGGE REGIONALE 21 marzo 2000 , N. 12

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di anagrafe tributaria regionale

(BURL n. 12, 1º suppl. ord. del 24 Marzo 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-03-21;12

Art. 2.
Competenze della Regione.
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2000 sono di competenza della Regione, quale ente titolare del tributo, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dell’imposta regionale sulle attività produttive, la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi e la determinazione delle relative aliquote di imposta.
2. A decorrere dal medesimo termine di cui al comma 1, la Regione è titolare dell’archivio dei dati e delle informazioni relativi all’imposta, organizzati in proprie banche dati rese disponibili all’amministrazione finanziaria centrale e alle altre regioni secondo procedure e modalità definite anche da specifici protocolli d’intesa ai sensi del comma 2, dell’articolo 6, del D.Lgs. del 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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