LEGGE REGIONALE 21 marzo 2000 , N. 12

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di anagrafe tributaria regionale

(BURL n. 12, 1º suppl. ord. del 24 Marzo 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-03-21;12

Art. 6.
Sistema informativo.
1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per l’impianto e la gestione di un sistema informativo per la gestione dei tributi regionali e locali e per la sua connessione al sistema di comunicazione di cui al comma 153 dell’articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) , e relativi provvedimenti di attuazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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