LEGGE REGIONALE 21 marzo 2000 , N. 12

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di anagrafe tributaria regionale

(BURL n. 12, 1º suppl. ord. del 24 Marzo 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-03-21;12

Art. 9.
Norma finanziaria.
1. All’autorizzazione delle spese per l’impianto e la gestione del sistema informativo previsto all’articolo 6 si provvederà con successivo provvedimento di legge.
2. Alle spese per la gestione dell’Irap di cui all’articolo 3, si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziate al capitolo 5.4.1.1.4565 la cui descrizione è così modificata "Oneri per la gestione dell’Irap" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2000.
3. Alle spese per la formazione del personale di cui all’articolo 7, si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziate al capitolo 1.2.1.1.548 "Spese per corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, nonché spese per acquisizione di beni e servizi strumentali alla formazione, aggiornamento e sviluppo del personale" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2000 e successivi.
4. Alle spese per la definizione dell’anagrafe tributaria regionale di cui all’articolo 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziate negli appositi capitoli dell’obiettivo 1.2.2 "Informatica" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2000 e successivi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi