LEGGE REGIONALE 3 aprile 2001 , N. 6

Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-03;6

Art. 3.
Disposizioni in materia di territorio, ambiente e infrastrutture.
1. Alla legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36‘Disposizioni in materia di risorse idriche’)(14) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 dell’articolo 2è sostituito dal seguente:
“4. Al fine di tutelare la qualità delle risorse idriche e ottimizzarne l’uso in un quadro di sviluppo sostenibile del territorio, la Regione, in attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) e successive modifiche ed integrazioni, elabora il Piano di tutela delle acque, con il concorso e la collaborazione delle Autorità d’ambito e di tutte le parti interessate a livello di bacino idrografico e di sub-bacino, sulla base degli obiettivi a scala di bacino definiti dalle Autorità di bacino nazionali e interregionali.”;
b) il comma 5 dell’articolo 2è sostituito dal seguente:
“5. Il Piano di tutela delle acque, avente i contenuti di cui all’articolo 44 del d.lgs.152/1999 e relativi allegati, sviluppa tra l’altro gli aspetti inerenti:
a) alla disponibilità della risorsa idrica attraverso una corretta quantificazione e caratterizzazione idrologica e idrogeologica dei bacini;
b) alla qualità chimica e biologica della risorsa idrica in relazione ai carichi antropici;
c) agli usi attuali;
d) alle caratteristiche delle risorse idriche;
e) al quadro di riferimento per i provvedimenti relativi all’utilizzo delle risorse idriche, all'arbitraggio tra gli usi concorrenti e alla disciplina degli usi civili e produttivi;
f ) alle parti di bacino idrografico da sottoporre a recupero ambientale;
g) alla disciplina del regime delle concessioni e delle autorizzazioni relative all’uso dell’acqua, dettando i parametri per gli atti di assenso ed identificando, anche ai fini della loro eventuale revoca, le concessioni caratterizzate da scarso rapporto tra risorsa idrica consumata e produzione economica, tenendo conto anche delle compatibilità ambientali generali.”;
c) il comma 6 dell’articolo 2è sostituito dal seguente:
“6. La Giunta regionale, sentite le province, delibera la proposta di piano di tutela e le eventuali misure di salvaguardia, ne dispone la pubblicazione per estratto sul BURL e la pone in libera visione. Entro novanta giorni dalla pubblicazione possono essere presentate osservazioni, opposizioni e proposte di modifica. La Giunta regionale, previa istruttoria in ordine a osservazioni, opposizioni, proposte, adotta il piano e lo trasmette all’Autorità di bacino per l’espressione del parere di competenza. La Giunta regionale recepisce il parere dell’Autorità di bacino e trasmette il piano al Consiglio regionale per l’approvazione.”;
d) dopo il comma 6 dell’articolo 2è aggiunto il seguente comma 6 bis:
“6 bis. Il Piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) per il quale valgono le disposizioni previste dall’articolo 17 della medesima legge. Fino all’approvazione del piano di tutela, lo strumento pianificatorio di riferimento in materia di acquedotti, fognature e collettamento/depurazione è il Piano regionale di risanamento delle acque (PRRA) previsto dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) e dalle leggi regionali 20 marzo 1980, n. 32 (Censimento e catasto delle acque - Piani in materia di tutela delle acque dall’inquinamento) e 26 novembre 1984, n. 58 (Modifiche alla l.r. 20 marzo 1980, n. 32‘Censimento e catasto delle acque - Piani in materia di tutela delle acque dall’inquinamento’).”.
2. Alla legge regionale 12 dicembre 1994, n. 40 (Promozione della diffusione di veicoli elettrici dotati di accumulatori e relative infrastrutture, nelle aree urbane)(15) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il titolo della legge è sostituito dal seguente:
“(Promozione della diffusione di veicoli a minimo impatto ambientale, a trazione elettrica o elettrica-ibrida e di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili, nonché delle relative infrastrutture, nelle aree urbane)”;
b) la lettera a) dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:
“a) la riduzione delle emissioni veicolari e dell’inquinamento acustico nei centri urbani, attraverso la diffusione sperimentale di veicoli a trazione elettrica o ibrida e di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili;”;
c) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
Art. 2 (Iniziative)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, la Regione:
a) incentiva l'acquisto di veicoli elettrici;
b) incentiva l’acquisto di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili;
c) incentiva la realizzazione di infrastrutture per il rifornimento dei veicoli di cui alle lettere a) e b);
d) promuove progetti dimostrativi e di diffusione per l’introduzione dei veicoli suddetti.”;
d) la lettera b) dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:
“b) per infrastrutture di rifornimento, si intendono gli impianti di ricarica delle batterie di qualunque tipo e gli impianti di distribuzione dei combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili.”;
e) l'articolo 4è abrogato;
f) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
Art. 5 (Incentivazione all'acquisto di veicoli elettrici e di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili)
1. La Regione concede a persone fisiche, giuridiche e ad enti pubblici, contributi per l'acquisto o per la locazione finanziaria dei veicoli di cui all'articolo 2 nella misura massima del 50% del prezzo di listino, IVA esclusa.
2. La misura del contributo è determinata annualmente dalla Giunta regionale tenendo conto della differenza del prezzo dei veicoli di cui all'articolo 2 e un veicolo con motore a combustione interna.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina:
a) la documentazione da prodursi unitamente alla richiesta di contributo ed il termine di presentazione delle relative domande;
b) i criteri selettivi e prioritari da osservarsi nella concessione dei contributi.
4. La concessione dei contributi è disposta dal dirigente della competente struttura regionale; la liquidazione degli stessi è disposta previa acquisizione da parte dei beneficiari di copia autenticata dei documenti di immatricolazione del veicolo acquistato, ovvero, in caso di locazione finanziaria, di copia del contratto.”;
g) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
Art. 6 (Realizzazione di progetti di diffusione)
1. La Giunta regionale finanzia la realizzazione di progetti finalizzati alla diffusione dei veicoli di cui all’articolo 2 e relative infrastrutture di rifornimento presentati da comuni, enti pubblici, aziende municipalizzate, società e consorzi, da selezionarsi mediante bando di concorso.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il dirigente competente determina, con il bando di concorso annuale:
a) la documentazione da produrre a corredo della richiesta;
b) le quote massime di contribuzione regionale.
3. Per effettuare la valutazione dei progetti pervenuti e redigere la graduatoria di merito, il dirigente competente istituisce un nucleo di valutazione che può avvalersi anche della collaborazione di consulenze esterne particolarmente qualificate, attribuite ai sensi della legge regionale 22 aprile 1974, n. 21 (Norme per il conferimento degli incarichi di consulenza e professionali, per la costituzione di commissioni consultive o di studio o per l’indizione di congressi o convegni da parte della Giunta regionale).”.
4. Alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione)(17) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell’articolo 34 bis è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale, al fine di sviluppare la ricerca e la sperimentazione nel settore dell’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, promuove o realizza, d"intesa con gli enti competenti, interventi pilota su edifici, spazi e servizi pubblici individuati dalla stessa Giunta regionale, con priorità per gli edifici destinati a sedi municipali ed attività scolastiche; promuove inoltre, previa intesa con i soggetti competenti, interventi pilota su edifici, spazi e servizi privati di uso pubblico, compresi gli edifici di cui alla l.r. 9 maggio 1992, n. 20 (Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi).”;
b) dopo l’articolo 34 bis è inserito il seguente articolo 34 ter:
“Art. 34 ter (Integrazione dei contributi di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13‘Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati')
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9 della l. 13/1989, la Giunta regionale integra i contributi destinati ai soggetti aventi diritto per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche e localizzative in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza.
2. Hanno diritto ai contributi:
a) i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, compresa la cecità, ovvero relative alla deambulazione e alla mobilità;
b) coloro che abbiano in carico i soggetti di cui alla lettera a), ai sensi dell’articolo 12 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);
c) i condòmini degli edifici in cui risiedono i soggetti di cui alla lettera a) che hanno contribuito alla realizzazione delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative.
3. Per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1 si osservano le procedure stabilite dalla l. 13/1989.
4. Quando i soggetti di cui ai commi 1 e 2 rinunciano al contributo loro spettante o decadono dalle condizioni per il suo ottenimento, il contributo stesso viene restituito dall’amministrazione comunale competente alla Tesoreria regionale. La restituzione avviene entro sessanta giorni dal verificarsi della condizione che ha determinato la rinuncia o la decadenza, trascorsi i quali sono dovuti gli interessi moratori. Le somme corrispondenti a tali contributi vengono riassegnate dalla Giunta regionale ai soggetti di cui alla presente legge, in base a quanto disposto dalla l. 13/1989.”.
5. Alla legge regionale 10 settembre 1984, n. 53 (Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche sotterranee)(18) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell’articolo 1è sostituito dal seguente:
“1. La Regione, sulla base degli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo ed in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, concede contributi in conto capitale e in annualità per la progettazione e il finanziamento di opere urgenti, di costruzione o di completamento di infrastrutture d'acquedotto realizzate anche unitamente agli altri servizi pubblici di rete compatibili e delle relative strutture sotterranee multiuso, a: province, comuni, comunità montane, consorzi tra enti locali e altri enti pubblici, aziende speciali, società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi.”;
b) dopo il comma 1 dell’articolo 2è aggiunto il seguente comma 1 bis:
“1 bis. Sono altresì concessi contributi, nelle misure di cui al comma 1:
a) ai soggetti di cui all’articolo 1 che realizzano interventi nel settore dell’approvvigionamento idropotabile utilizzando strumenti di programmazione negoziata, nonché ai soggetti promotori di cui all’articolo 37 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e successive modifiche e integrazioni;
b) ai soggetti gestori del servizio idrico integrato, individuati ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e della legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36‘Disposizioni in materia di risorse idriche'), per l’avvio dell’attuazione dei piani d"ambito, previo accordo con le relative Autorità.”.
6. Alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 23 (Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento)(19) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
Art. 1 (Contributi per opere di disinquinamento)
1. La Regione, sulla base degli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo ed in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, concede contributi in conto capitale e in annualità finalizzati alla progettazione, alla realizzazione ed al completamento di impianti di depurazione, nonché al completamento ed alla costruzione dei condotti di fognatura realizzati anche unitamente agli altri servizi pubblici di rete compatibili, e delle relative strutture sotterranee multiuso a province, comuni, comunità montane, consorzi tra enti locali e altri enti pubblici, aziende speciali, società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi.”;
b) dopo il comma 1 dell’articolo 2è aggiunto il seguente comma 1 bis:
“1 bis. Sono altresì concessi contributi, nelle misure di cui al comma 1:
a) ai soggetti di cui all’articolo 1 che realizzano interventi nel settore del disinquinamento utilizzando strumenti di programmazione negoziata, nonché ai soggetti promotori di cui all’art. 37 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche e integrazioni;
b) ai soggetti gestori del servizio idrico integrato, individuati ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e della legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36‘Disposizioni in materia di risorse idriche'), per l’avvio dell’attuazione dei piani d"ambito, previo accordo con le relative Autorità.”.
7. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale)(20) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell’articolo 37 è sostituito dal seguente:
“2. La cancellazione è disposta con provvedimento del direttore generale competente sentita la commissione di cui all’articolo 36, comma 1.”;
b) il comma 2 dell’articolo 38 è sostituito dal seguente:
“2. I provvedimenti di nomina del collaudatore e di approvazione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione dei lavori competono alla Regione e sono adottati, rispettivamente, dal direttore della direzione competente in materia di lavori pubblici e dal direttore della direzione competente per l’intervento, quando si riferiscono a:
a) opere di competenza della Regione;
b) opere di competenza degli altri enti assistite da contributo regionale in capitale non inferiore al 50% del costo dell'opera, oppure da contributo regionale in annualità il cui importo capitalizzato non sia inferiore al 35% del costo dell'opera.”.
8. Alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 (Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti)(21)è apportata la seguente modifica:
a) l’articolo 17 è abrogato.
9. Il comma 1 dell’articolo 31 bis della l.r. 94/1980, introdotto dall’articolo 2 della legge regionale 14 dicembre 1983, n. 99 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 7 giugno 1980, n. 94‘Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti'), va inteso nel senso che i contributi regionali ivi previsti possono essere utilizzati dai comuni beneficiari anche per far fronte alle spese legali sostenute per il recupero obbligatorio delle spese di bonifica e di smaltimento di cui al comma 3 del medesimo articolo 31 bis. A tal fine le relative parcelle professionali sono preventivamente liquidate dal competente Ordine.
12. Al fine di contribuire al raggiungimento dei propri obiettivi di politica ambientale, la Regione attua e promuove programmi ed azioni volti ad accrescere la base conoscitiva e l'informazione in materia ambientale, a introdurre sistemi di gestione e di produzione ecocompatibili, ad adottare strategie di sviluppo improntate a criteri di sostenibilità ambientale. In conformità alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria regionale, sono finanziati lo sviluppo di strumenti di sostenibilità ambientale, l'incentivazione di sistemi di gestione ambientale da parte di organizzazioni pubbliche e private, l'adozione di Agende 21 locali e dei relativi programmi d'azione.
14. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), degli articoli 8, 9, 12, 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59) e dell’articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti) la Regione introita le risorse statali da destinare alla copertura dei costi relativi ai contratti di servizio e di programma per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale.
15. Per l’anno 2001 l’ammontare complessivo delle spese di cui al comma 14è determinato, ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2000, in attuazione dell’articolo 12 del d.lgs. 422/1997, in lire 647.596.400.000 (Euro 334.455.628,61), di cui lire 588.724.000.000 (Euro 304.050.571,46) assicurate dai trasferimenti dello Stato a copertura dell’importo dei contratti e lire 58.872.400.000 (Euro 30.405.057,15) quale IVA calcolata applicando l’aliquota del 10% alla cui copertura concorrono risorse statali per una quota parte stimata in lire 56.072.400.000 (Euro 28.958.977,83), ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministero dell’interno del 22 dicembre 2000 in attuazione dell’articolo 9, comma 4, della legge 472/1999.
16. Per la differenza stimata, pari a lire 2.800.000.000 (Euro 1.446.079,32), tra le spese complessive relative all’IVA e la quota parte coperta dalle risorse trasferite dallo Stato, si provvede con risorse regionali.
17. All’avvenuto trasferimento da parte dello Stato di maggiori risorse per la copertura delle spese relative all’IVA sui contratti di cui al comma 14, la Regione provvede al recupero delle risorse anticipate.
NOTE:
14. Si rinvia alla l.r. 20 ottobre 1998, n. 21, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
15. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 1994, n. 40, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
17. Si rinvia alla l.r. 20 febbraio 1989, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
18. Si rinvia alla l.r. 10 settembre 1984, n. 53, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
19. Si rinvia alla l.r. 28 aprile 1984, n. 23, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
20. Si rinvia alla l.r. 12 settembre 1983, n. 70, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
21. Si rinvia alla l.r. 7 giugno 1980, n. 94, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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