LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001 , N. 9

Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 08 Maggio 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-04;9

Art. 1.
Finalità.
1. Con la presente legge la Regione:
a) disciplina le funzioni di programmazione, progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione della rete viaria di interesse regionale, così come definita all’articolo 2, con particolare riferimento alle funzioni amministrative conferite alle regioni ed agli enti locali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) in materia di viabilità;
b) promuove e disciplina la realizzazione di nuove tratte autostradali di rilevanza regionale;
c) promuove il ricorso alla finanza di progetto per la realizzazione di infrastrutture per la viabilità;
d) promuove ed attua interventi volti al miglioramento della sicurezza della circolazione stradale sulla rete viaria di interesse regionale.
2. Nella programmazione ed applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge la Regione assicura ampio coinvolgimento delle autonomie locali, anche attraverso la Consulta della Mobilità e dei Trasporti di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi